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L’errore investigativo e l’errore nel sopralluogo sulla scena del crimine

 

L’individuazione e la raccolta delle tracce (distinte in impronte digitali, tracce fisiologiche, evidenze fisiche, evidenze informatiche, tracce da impressione), passa attraverso quattro passaggi fondamentali, quali la ricerca, l’evidenza/identificazione, la rilevazione/asportazione e la conservazione nella catena di custodia.

 

Da una prima analisi emerge, dunque, che le prove raccolte dagli esperti hanno una rilevanza fondamentale, ma la difficoltà insita nella loro valutazione può, in taluni casi, rendere le stesse anche fuorvianti, la qualcosa pone, inevitabilmente, l’organo giudicante e terzo di fronte ai limiti invalicabili del rapporto tra la comunità scientifica ed il processo penale.

 

Il processo penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano è di natura accusatoria, ragion per cui la prova, salvo eccezioni, si forma all’interno del dibattimento. La produzione degli elementi di prova passa, in particolare, attraverso tre fasi, di cui la prima è data dalla loro scoperta e raccolta, la seconda dalla loro analisi e la terza dalla loro presentazione innanzi al Giudice. In ciascuna di tali fasi l’elemento prova può essere viziato da errore, per mera incapacità dell’investigatore, per lacune esistenti nella scienza applicata, se non proprio per volontà ingannatrici.

 

All’interno di questo quadro gli abusi non sempre appaiono con manifesta evidenza, considerato il fatto che molti dei pareri resi dagli esperti e dai consulenti tecnici tendono deliberatamente ad escludere i dati contrari agli interessi della parte da loro assistita, avvalendosi di “letture parziali e dolosamente mutilate di lavori scientifici citati o addirittura citati in copia fotostatica, o, di pareri in cui viene presentata come dominante una esigua corrente di pensiero, ovvero in cui in maniera ancora più subdola, viene celato al Giudice l’alto tasso di errore insito nelle ipotesi prospettate[1].

 

Il primo tipo di errore, qualificato appunto “investigativo” ha carattere tecnico e deriva, in campo pubblico, da problemi organizzativi e strutturali delle forze dell’ordine laddove, in ambito privato, trova la sua fonte in avventate figure professionali che decidono di avventurarsi in un settore particolarmente delicato, quale, appunto, quello delle investigazioni a fini giudiziari.


L’errore investigativo può derivare da due diverse situazioni, ovvero da quella dell’investigatore che “s’innamora della sua tesi d’indagine”, facendola prevalere su qualsiasi pericolo o dato in contrasto con la stessa, forzando il senso ed il significato interpretativo delle sue analisi,

e l’altra, quella definita in ambito forense come la “situazione criminale”, nella quale l’investigatore si rivela connivente con l’autore del reato o, comunque, interessato e coinvolto personalmente all’esito delle indagini, di tal che giunge a falsificare gli elementi probatori attuando tecniche definite di “staging”.[2]

 

Colui il quale decide di realizzare una sorta di “messa in scena” rischia, il più delle volte, di commettere errori legati alla necessità di adattare la scena stessa al progetto ideale che egli ha elaborato e ricostruito nel suo immaginario. Pertanto, le eventuali incongruenze da lui commesse e/o i piccoli errori determinati dalla situazione di stress emotivo in cui potrebbe trovarsi possono risultare determinanti e significativi segnali di staging[3].

 

Da qui emerge la normale possibilità che in sede investigativa si commettano errori, considerato che il voler cercare di ricostruire in termini naturalistici e dinamici fatti avvenuti in passato e dei quali non si è stati spettatori né si è avuta diretta percezione, risulta particolarmente complesso[4].

 

Del resto non si può tralasciare il fatto che dietro qualsivoglia ricostruzione investigativa, giudiziaria e processuale di una determinata vicenda, semplice o complessa che sia, vi è pur sempre un’interpretazione in cui il bagaglio culturale, esperienziale, formativo e personale costituiscono, già a priori, una categoria preconcettuale e precostituita. Per questo motivo “maestra preziosa ed imprescindibile guida del cammino investigativo dovrebbe essere la saggezza criminologica che non antepone l’elaborazione ai fatti, le immagini agli oggetti, le ipotesi agli avvenimenti, ma mira alla ricerca della verità fattuale che sostanzia la commissione di un delitto, processando le informazioni raccolte secondo una logica stringente in cui solo i fatti fanno da padroni[5] .

 

Unitamente all’errore investigativo oggetto di attenzione è anche l’errore cosiddetto nel sopralluogo, commesso da chi, per primo, accede sulla scena del crimine con l’obiettivo di ricercare e di preservare le tracce del reato.

 

Sul punto il noto principio dell’interscambio illustrato da Edmund Locard nel 1910 insegna che “sul soggetto criminale possono essere ritrovate tracce della vittima e della scena del crimine, come pure la vittima può avere su di sé tracce che riconducono al suo aggressore”.


I fattori che con maggiore frequenza possono contribuire ad inquinare o ad alterare la scena del crimine vanno ricondotti alle condizioni metereologiche[6], all’accesso sul luogo di
 

 

parenti e amici della vittima, all’ingresso di eventuali complici che cercano di distruggere e/o occultare prove incriminanti, alla presenza di curiosi o, infine, ma non per questo meno importante, alla frettolosità nella ricostruzione dell’accaduto.

 

In tema di reati sessuali, un tipico esempio accademico ripotato è quello di “una giovane donna che viene colpita da un malore mentre fa jogging in un parco all’aperto; in quel contesto l’aneurisma cerebrale e l’emorragia la fanno cadere a terra e la stessa nel giro di pochi minuti muore; di lì a poco sopraggiunge un individuo sessualmente disturbato, il quale decide di approfittare del corpo della ragazza”.

 

Un’indagine troppo frettolosa ed avventata potrebbe, nell’immediato, condurre ad inserire il caso all’interno della tipologia di omicidi a sfondo sessuale, escludendo ricostruzioni diverse, quali anche quelle derivanti da un esame autoptico idoneo, invece, a ricondurre quella morte a cause naturali.

 

Esistono, quindi, una serie di operazioni che gli agenti di primo intervento devono “non compiere”, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dei legali in sede processuale. Tra queste operazioni di certo va evidenziato come la commistione di più indumenti della vittima all’interno di un unico contenitore possa creare contaminazione tra i reperti, così come la conservazione di indumenti umidi in contenitori di materiale sintetico provoca decomposizione, proliferazione di batteri, ossidazione, spesso irreversibile, di reperti metallici se confezionati con i primi.

 

Allo stesso tempo, una cattiva repertazione può intralciare le analisi del D.N.A.: a titolo di esempio si evidenzia come una delle regole principali in sede di sopralluogo sia proprio quella di non inserire mai nello stesso contenitore capelli prelevati da sedi diverse, come capi di abbigliamento, parti diverse di un lenzuolo o di una federa.

 

Analogamente, la violazione della “catena di custodia” dei reperti, intesa come il complesso di procedure miranti a garantire che l’identificazione e l’integrità del reperto non siano compromesse, provoca seri problemi di attendibilità della prova in sede dibattimentale.

 

Difatti, sebbene la prova esista, possa essere valida ed utilizzabile, il non avere rispettato la catena di custodia ne mina l’attendibilità e la “scientificità”, rendendola di fatto inutilizzabile ai fini processuali.[7]

 

Avv. Raffaella Beato

Dott. Gian Luca Pizzichelli

 

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